Facciamo chiarezza sul DVR (Documento Valutazione Rischi)

Ancora oggi si fa molta confusione su alcune norme basilari per la sicurezza sul lavoro. Facciamo chiarezza su alcuni aspetti importanti che riguardano l’obbligo di redigere il DVR (Documento Valutazione Rischi)

Il DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI (più conosciuto come DVR), secondo quanto stabilisce il D.Leg 81/08 art 28, 29, 30, è un documento redatto dal datore di lavoro ed è un obbligo indelegabile (D.Leg 81/08 art 17, comma 1, lettera a).

La redazione del DVR avviene in collaborazione con:

Queste figure professionali (datore di lavoro, RSPP, medico competente e RLS/RLST) dovranno firmare il documento, nel quale si analizzano i rischi presenti in una attività lavorativa e fornisce misure per ridurre o eliminare i rischi.

Chi ha l’obbligo di redigere il DVR?

Tutte le imprese, pubbliche o private, che abbiano almeno un dipendente o che siano costituite da due o più soci hanno l’obbligo di redigere il DVR.

Chi non ha l’obbligo di redigere il DVR?

Le uniche realtà esenti dall’obbligo del DVR sono i liberi professionisti, società familiari senza dipendenti, ditte individuali senza dipendenti, imprese con un solo socio lavoratore senza dipendenti.

Come evitare sanzioni

Il datore di lavoro, per non andare incontro a sanzioni amministrative, deve redigere il DVR entro tre mesi dall’ inizio attività o da quando diventa necessario (assumo un lavoratore, costituisco una società con più soci, accolgo uno stagista o un volontario presso la mia attività), e aggiornarlo dopo ogni modifica “importante” (acquisto nuove attrezzature o macchinari, nuove procedure per abbassare il rischio, nuove procedure lavorative…).

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